• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina
CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BERGAMO

CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BERGAMO

Ordine dei Consulenti del Lavoro

  • L’Ordine
    • Consiglio
    • Commissioni
    • Consiglio di Disciplina
    • Amministrazione Trasparente
    • Iscritti ed S.T.P.
    • Contatti
  • La professione
    • La figura professionale
    • Le competenze
    • L’iscrizione all’Ordine
  • La normativa
  • Il praticantato
  • Bacheca
  • Modulistica
    • Consulenti
    • Praticanti
  • News Lavoro
  • News Previdenza
  • News Fisco
  • Organismo di Mediazione
  • Circolari dell’Ordine
  • Scadenzario
  • PROGETTO WEL.CO.M.E.

INPS: trattamento di integrazione salariale per le imprese di rilevante interesse strategico

21 febb 2022 L’Inps ha fornito alcune precisazioni sullla proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non ...

21 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

21 febb 2022 L’Inps ha fornito alcune precisazioni sullla proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.

In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.
I datori di lavoro interessati possono presentare domanda di CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, per un periodo di durata massima pari a 13 settimane – collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati – e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
I medesimi datori, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste; anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022; le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.
I datori di lavoro che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i trattamenti previsti, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”.
I datori che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono anch’essi accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall’articolo 22, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022.
A seguito dell’adozione del decreto che sospende la CIGS, i datori di lavori provvederanno a inoltrare all’Istituto istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale in questione, per i periodi stabiliti dal decreto.
Dette istanze devono essere trasmesse all’Istituto utilizzando la causale “COVID 19 – DL 4/22 – sospensione CIGS”.
Per i trattamenti in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale e che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro, pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.
Il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; tale termine di decadenza si applica altresì laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.

Con riferimento alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziendale, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Ulteriore trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale – Covid 19 – d.l. 4/2022)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione ” L088″, avente il significato di “Conguaglio CIGO art 22 Decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale -COVID 19 -sospensione CIGS)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L089”, avente il significato di “Conguaglio CIGO – COVID 19 -sospensione CIGS art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4”, e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038”.
Nell’ipotesi di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Category iconSenza categoria

Footer

Consiglio Provinciale di Bergamo

VIA NOVELLI 3,
24122 BERGAMO (BG)

+39 035217400
+39 035 217 016

info@consulentidellavoro.bg.it
ordine.bergamo@consulentidellavoropec.it

Privacy Policy

Dichiarazione di accessibilità

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
Consiglio Provinciale di Bergamo - Ordine dei Consulenti del Lavoro
Copyright © 2025 | C.F.: 80020950160
Sviluppato da Logo TeleConsul Editore
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta