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CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BERGAMO

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Non imponibilità ai fini IVA delle operazioni effettuate a favore delle forze armate

    Con la circolare n. 8 del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle Modificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate a favore delle forze armate. Il D.Lgs. n. 72...

14 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

 

Con la circolare n. 8 del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle Modificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate a favore delle forze armate.

Il D.Lgs. n. 72/2022, ha introdotto disposizioni aventi a oggetto l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione.

Il D.P.R. n. 633/1972 (c.d. decreto IVA), sul trattamento IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell’Unione europea, è stato innovato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 72/2022, che ha aggiunto all’articolo 72 del citato decreto nuove specifiche ipotesi di non imponibilità equiparandole alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis e 9 dello stesso decreto IVA. In base all’articolo 4 del D.Lgs. n. 72/2022, tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione le attività svolte nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea (PSDC). Non sono, tuttavia, ricomprese tra queste le operazioni militari effettuate dalle forze armate degli Stati membri che, in uno spirito di solidarietà, operino in un’azione congiunta a seguito di un attacco terroristico o di una calamità, naturale o provocata dall’uomo, in uno degli Stati membri, nonché le azioni militari effettuate a seguito di attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate alla PSDC dell’Unione. La disciplina non include le operazioni destinate a missioni civili, anche se rientranti nell’ambito della PSDC.

Sono operazioni non imponibili, per effetto delle nuove previsioni, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che simultaneamente:

1) sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia;
2) hanno come cessionario o committente una forza armata appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea;
3) sono destinati all’uso delle anzidette forze armate o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense;

4) i beni sono ceduti e i servizi sono prestati in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di appartenenza delle forze armate cessionarie o committenti;

5) sono finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC.

 

Da ciò deriva, pertanto, che in base alla nuova normativa non sono imponibili ai fini IVA:

– le cessioni di beni presenti in Italia effettuate nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
– nel caso in cui siano territorialmente rilevanti in Italia, le cessioni di beni inviati nel nostro Paese a forze armate, appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
– le prestazioni di servizi, per cui sia verificato il presupposto territoriale in Italia, rese nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC.

 

Risultano escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da chiunque effettuate in Italia nei confronti di forze armate italiane.

La circolare specifica che il regime di non imponibilità IVA richiede non solo che i destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia, ma anche che tali forze armate appartengano a uno Stato membro diverso da quello di introduzione dei beni o dei servizi. Ne deriva che rientrano nella previsione di legge anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (territorialmente rilevanti in Italia) effettuate nei confronti di forze armate italiane stanziate in un altro Stato membro per ottemperare ad un compito di PSDC.

 

L’Agenzia delle entrate sottolinea che per beneficiare della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi è necessario che le forze armate, nella loro veste di committenti dei servizi o cessionari dei beni, utilizzino l’apposito modello di certificato di esenzione dall’IVA o dalle accise, per comunicare ai propri fornitori la sussistenza dei requisiti indispensabili per fruire della non imponibilità stessa.

 

Tali novità introdotte dalle disposizioni all’articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972 comportano, conseguentemente, la non assoggettabilità ad imposta delle importazioni di beni da destinare alla PSDC effettuate dalle forze armate di un altro Stato membro stanziate in Italia.

Infine la circolare chiarisce che qualora le forze armate dello Stato abbiano beneficiato in un altro Stato membro del regime di non imponibilità all’imposta dei beni destinati a finalità rientranti nella PSDC dell’Unione europea, i relativi acquisti diventano imponibili in Italia ai fini IVA se e nella misura in cui detti beni siano introdotti dalle medesime forze armate nel territorio dello Stato italiano, qualora l’importazione degli stessi beni non avrebbe potuto fruire dell’esenzione di cui all’articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto IVA.

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